In merito all’assenza di disposizioni interne al Corpo utili a definire le modalità da attuarsi al fine di effettuare la comunicazione dei dati al proprio datore di lavoro/Amministrazione, l'USIF ha interessato il Comando Generale affinchè vengano rese note le modalità per consentire anche alle "mamme in divisa" di usufruire della decontribuzione relativa al c.d. "Bonus Mamme". 

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 - legge di Bilancio 2024, ha previsto all’articolo 1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

Ai sensi del successivo comma 181, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Come precisato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre, l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

L’INPS, con circolare n. 27 in data 31.01.2024, ha fornito le relative “Istruzioni operative” prevedendo, tra l’altro, che:

a. le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli;

b. qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Della disponibilità di tale applicativo, sul portale istituzionale www.inps.it., sarà dato atto con pubblicazione di apposito messaggio.

 

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