USIF FLASH — RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 4 DICEMBRE 2025

15 Dec 2025

Esenzione IRPEF ex art. 1, c. 211, L. 232/2016 per trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, familiari superstiti ed equiparati

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 4 dicembre 2025, recepisce il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e fornisce importanti chiarimenti sull’esenzione IRPEF spettante alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati.

🔹 Principali chiarimenti

• Ambito dell’esenzione: l’esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non collegati all’evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello status.

• Pensione di reversibilità: il beneficio vale anche per la reversibilità, come confermato dalla Cassazione (ord. 25 marzo 2025).

• Decorrenza: l’esenzione opera solo dal 1° gennaio 2017, senza possibilità di applicazione retroattiva.

• Prassi e contenzioso: l’Agenzia prende atto che i precedenti indirizzi restrittivi (es. messaggi INPS) sono stati superati dalla giurisprudenza, che ha riconosciuto l’esenzione sull’intero trattamento pensionistico.

🔹 Istruzioni agli Uffici

Gli Uffici dell’Agenzia dovranno riesaminare i procedimenti pendenti, valutando anche l’eventuale compensazione delle spese di giudizio, in base allo stato e al grado del procedimento.

🔹 Implicazioni pratiche

• I titolari dello status di vittima del dovere, gli equiparati e i familiari superstiti possono ottenere l’esenzione IRPEF sull’intera pensione percepita dal 1/1/2017 in avanti.

• Possibile la riesamina delle istanze di rimborso per le ritenute operate dopo tale data, nei limiti previsti.

Per tutelare i tuoi diritti e ricevere assistenza dedicata, USIF mette a disposizione un ufficio specializzato per le vittime del dovere, pronto a supportarti in ogni fase del procedimento amministrativo.

USIF al fianco di chi serve il Paese.