Art. 2, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335

Benefici per gli appartenenti alle Forze di Polizia.

 

Sono anni ormai che assistiamo ad una lunga e permanente condizione di criticità nei luoghi di lavoro, questa situazione è caratterizzata da un eccessivo innalzamento dell’età media del personale e da forti squilibri numerici tra i vari ruoli del Corpo.

 

Questa grave anomalia rischia di limitare fortemente l’operatività dei militari in servizio e prossimi al congedo. Una delle componenti più evidenti è la “riforma pensionistica” che ha sostanzialmente uniformato il personale militare alle norme vigenti per il pubblico impiego, innalzando a sessant’anni il limite di età per il pensionamento.

Le ripercussioni nel tempo di tali provvedimenti non rappresentano pertanto un fenomeno improvviso e repentino, ma costituiscono un processo prevedibile che è andato delineandosi ed aggravandosi nel tempo.

La risposta a queste problematiche che i decisori politici hanno saputo fornire nel corso degli ultimi anni è stata sostanzialmente improntata sulla passività, volendo evitare ogni provvedimento impopolare. 

Infatti, tale scenario politico-normativo di breve respiro, tutto improntato alla gestione del presente, avrebbero contribuito ad arrestare un processo di declino capacitivo estremamente grave. 

Si sarebbe potuto, in tal modo, ridurre considerevolmente il fenomeno dell’eccessivo invecchiamento di certi ruoli, fornendo a determinate aliquote di personale una dignitosa uscita anticipata dal servizio.

Ancora una volta risultava impossibile per la classe dirigente italiana delineare soluzioni in grado di conciliare l’efficienza operativa dello strumento militare con i diritti e le aspettative dei singoli.

L’attuale situazione, così come va delineandosi, sembra l’ennesimo tentativo tardivo di fronteggiare una situazione sempre più degradata, limitandosi a governare il presente, nel modo più indolore possibile, con l’ovvia conseguenza del graduale invecchiamento e la crescente difficoltà di un adeguato impiego operativo fino all’età di sessant’anni.

Purtroppo, con la situazione venutasi a creare nel tempo, tutto il comparto ha subito una forte restrizione sia a livello stipendiale sia ai fini pensionistici, inoltre la grave pandemia da infezione Sars Cov 2 - Covid 19, ha creato ulteriori disagi all’interno del Corpo, aggravando patologie già esistenti e a volte portando anche al decesso di alcuni colleghi.

In soccorso alla situazione grave che si sta attraversando, si vuole ricordare ai nostri associati che esistono altre forme pensionistiche che possono essere utili ad aiutare gli uomini e le donne del comparto sicurezza e difesa.

Infatti, qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell'inabilità.

Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.

Il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la stessa decorrenza della pensione di inabilità. Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Anche in questo caso la prestazione è vitalizia, salvo revoca per esito negativo dell'eventuale revisione dello stato inabilitante.

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:

  1. possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti;
  2. risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  3. riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.

Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite. Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell'anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.

L’ex militare che ha già prodotto istanza di pensione di inabilità ai sensi della normativa in argomento in attività di servizio e che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari conclusi con il giudizio da parte della Commissione Medica di inabilità assoluta e permanente (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte) che hanno dato luogo al collocamento a riposo, non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in quanto la Commissione Medica si è già espressa.

Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il militare presta o ha prestato attività lavorativa. A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L’accertamento dello stato di inabilità viene affidato alle Commissioni Mediche Ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile.

Per l'accertamento del diritto alla prestazione, l’ente di appartenenza deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.

La domanda per la liquidazione di pensione di inabilità (per quella disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995) si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

 

A cura di:

Vincenzo Piscozzo - Segretario Generale Nazionale 

Vincenzo Conte - Responsabile Nazionale U.S.I.F - Gruppo Professionale di Supporto - “Cause di Servizio - Pensione di Privilegio - Inabilità - Infortuni”  

 

clicca qui per prelevare il documento in formato pdf