E’ proprio vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Ma è altrettanto vero che una miopia verso i diritti costituzionalmente protetti, quelli previsti appunto ad indirizzo di chi soffre per patologie, menomazioni e/o infermità, non possono passare dal setaccio a maglie strette del risparmio della spesa pubblica.

Con la ir/razionalizzazione delle risorse già previste nel riordino della Sanità militare, con il d.lgs n.7 del 28.01.2014 - art.8, il Governo previde che era necessario un coordinamento razionale con i criteri interforze tra il Servizio Sanitario Militare e il Servizio Sanitario del Corpo della Guardia di Finanza, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riteniamo che tale scelta, a parere nostro miope, abbia purtroppo portato alla compressione di quei diritti a vedersi riconosciuta una menomazione per causa di servizio, nei tempi previsti dal procedimento amministrativo, 180 giorni con DPCM 5 maggio 2011, n. 109, pubblicato sulla G.U. n. 163 del 15.07.2011.

Invero, il pregevole lavoro svolto dagli uffici amministrativi del Corpo, han sempre evitato il ristagno delle pratiche negli uffici competenti, istruendo velocemente le relative pratiche per l’inoltro alle CMO competenti che, inspiegabilmente, convocano a visita gli istanti dopo oltre 12/18 mesi, vanificando la conclusione dei procedimenti nei termini perentori al DPCM 5 maggio 2011, n. 109, cioè 180 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

E allora, se i rilievi sono veri sino a prova contraria, ricordiamo a noi stessi che nelle pieghe del dpr 461/01, precisamente all’art.9, vi è la possibilità di adire le Commissioni istituite presso le ASL competenti per territorio, una possibilità da tener presente, a garanzia della conclusione dei termini dei procedimenti nei termini previsti.

Tale scelta da parte degli istanti, ma anche delle Amministrazioni competenti, deve essere letta come un’opportunità da prendere in seria considerazione, garanzia affinché non vengano istruiti ricorsi presso i TAR per i ritardi della conclusione dei procedimenti, con la inevitabilmente condanna delle stesse amministrazioni.

La forma di tutela dell’interesse alla tempestiva conclusione del procedimento, rientrante proprio nella materia specifica delegata dalla legge 46 del 28 aprile 2022 (art.5), non può e non deve passare nelle maglie strette del riordino della sanità militare, perché altrimenti i ritardi inspiegabili per la conclusione dei relativi procedimenti, significherebbe sic et simpliciter a una compressione dei diritti costituzionalmente protetti, art.32 della Costituzione.

Vero anche che, il mancato riconoscimento nei termini previsti, rimanda la possibilità di usufruire in tempo delle cure termali in esenzione, esenzione appunto dei farmaci, delle visite specialistiche, dell'assistenza protesica gratuita e di tutti quei diritti garantiti peraltro dalla Comunità Europea, così come esplicitato per gli appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L’USIF ricorda infine come si viola il diritto alla salute.

Tale diritto può essere violato attraverso atti, comportamenti od omissioni, contro le quali il cittadino ha la possibilità di difesa e di intervento, sia attraverso atti stragiudiziali, sia attraverso ricorsi amministrativi, sia, infine, con il ricorso all'azione giudiziaria civile o penale.

Oggi il cittadino/militare ha un’altra tutela, quella sindacale dell’USIF, sancita dalla legge 46 del 28 aprile 2022 (art.5), lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre al cocciuto, al miope e al sordo.

 

 

A cura di:

Vincenzo Piscozzo - Segretario Generale U.S.I.F.

Giuseppe Caroli - Responsabile Nazionale Gruppo Professionale di Supporto “Vittime del Dovere”