Mancato avvio della previdenza complementare. Ricorso collettivo per il risarcimento del danno.

Una strada in salita, ma ci siamo!

 

Con la sentenza n. 22807/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato risolto il conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 5814/2015 del T.A.R. Lazio e la sentenza n.433/2018 della Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello di Roma.

Con la pronuncia sopra richiamata è stato enucleato il principio di diritto per cui il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il T.A.R. Lazio – Sezione Prima Stralcio – con sentenza n. 01292/2021 del 1° febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile, sotto alcuni profili, il ricorso proposto da due organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e da alcuni suoi appartenenti avverso il mancato adempimento a provvedere per l’attivazione della previdenza complementare con il pedissequo risarcimento dei danni.

Ad oggi quindi, fatta salva la sentenza 40/2017 della Corte dei Conti dell’Abruzzo che, seppur respingendo le doglianze dei ricorrenti e dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, ha riconosciuto un teorico diritto risarcitorio a seguito dell’inerzia delle parti in causa, l’unica sentenza che apparentemente vede vincitore il personale militare è la n. 207/2020 della C.d.C. Puglia.

Innanzitutto occorre precisare che la motivazione principale per cui il Tar Lazio non ritiene ammissibile il ricorso è fondata nell’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti, di per sé “sconfessando” quanto precedentemente statuito con le Sentenze n. 9186 e n. 9187, entrambe datate 23 novembre 2011, che avevano ACCOLTO il ricorso per l’avvio della previdenza complementare, proposto da personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, dichiarando i ricorrenti titolari di una posizione giuridica legittimante e intimando alle Amministrazioni l’attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza complementare” per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.

Il secondo profilo concerne l’inammissibilità del ricorso perché la parte pubblica ha convocato i tavoli e, se non si è approdati alla definizione di un accordo, lo si deve alla complessità del sistema di relazioni sindacali del comparto sicurezza e difesa.

Ad onor del vero, per quanto complessa possa essere la materia, appare inverosimile l’attesa di più di 26 anni per l’istituzione di una forma di previdenza complementare. Un ritardo inammissibile che ha provocato, di sicuro, una perdita di chance da parte del personale che, passando dal sistema retributivo a quello contributivo, non ha potuto beneficiare degli istituti in argomento.

A tal proposito questa Organizzazione sindacale sta presentando un ricorso collettivo solo ai fini del risarcimento del danno per la mancata attuazione dei fondi complementari previsti dalla L. 335/95 (Riforma Dini), lasciando autonomia ai ricorrenti di aderire o meno ad un sistema totalmente contributivo (puro) con l’istituzione dei fondi destinati alla previdenza complementare (quando saranno attivati) o rimanere nel sistema contributivo/misto beneficiando anche del calcolo più favorevole della contribuzione pregressa al 01/01/1996 e del trattamento di Fine Servizio in luogo del T.F.R. (scelta puramente soggettiva in quanto da operare in base agli anni di contribuzione di ciascun militare).

Possono aderire al ricorso coloro che al 31.12.95 non avevano 18 anni di contributi, compresi quelli figurativi derivanti da riscatto e/o ricongiunzione, e coloro che sono collocati in quello contributivo puro (dal 01/01/1996).

A tal fine occorre procedere mediante un atto di diffida con il quale si ingiunga alla P.A. l’attuazione della previdenza complementare per poi proporre ricorso al T.A.R. avverso il silenzio rifiuto/inadempimento, o avverso il provvedimento espresso di diniego adottato dall’ Amministrazione, previa verifica della sussistenza di vizi nell’operato della P.A..

Il ricorso dovrà essere supportato da una perizia di parte che dimostri il reale danno patito a causa del mancato avvio della previdenza complementare e della perdita di chance che avrebbe consentito di poter rivalutare la propria posizione contributiva versando quote volontarie deducibili dal reddito annuo complessivo nei limiti massimi consentiti dalla legge (attualmente euro 5.164,57).

Attese le numerose manifestazioni di interesse ricevute, il costo del ricorso compreso l’atto di diffida, la perizia di parte e l’iscrizione della causa presso l’organo giudicante competente è pari ad euro 70,00 comprensive di spese generali, diritti, onorari, iva ed accessori di legge (in luogo dei 90,00 euro inizialmente previsti).

IL TERMINE ULTIMO PER L’ADESIONE AL RICORSO E’ FISSATO AL 01.06.2021

Potranno aderire all’iniziativa tutti i SOCI USIF, con le seguenti modalità:

  1. I soci USIF che intendono proporre ricorso dovranno effettuare un bonifico di 70,00 euro sul c/c intestato a Alessandro Cassiani il cui IBAN è: IT 48J 3608 1051 38264378964388 - CODICE BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX; nella causale del bonifico dovrà essere indicato il cognome, il nome, il codice fiscale e la dicitura “ricorso previdenza complementare” (qualora gli spazi a disposizione nella causale del bonifico non siano sufficienti, inserire il nome con la sola iniziale o ridurre la dicitura “ricorso previdenza complementare ” a “ric.p.c.”; una volta in possesso del documento da cui risulta l’avvenuto bonifico, questo dovrà essere scansionato e salvato in formato .pdf con nomefile “R.P.C._Cognome_Nome_CodiceFiscale”;
  2. dovranno scaricare la Procura alle liti, stamparla, compilarla, firmarla e poi scansionarla e salvarla in formato .pdf con nomefile “Proc._Cognome_Nome_CodiceFiscale”;
  3. dovranno inoltre scansionare e salvare (sempre nello stesso formato .pdf e con nomefile “Doc._Cognome_Nome_CodiceFiscale”) un proprio documento di identità in corso di validità;

una volta in possesso della documentazione di cui sopra (documento attestante l’avvenuto bonifico, procura alle liti, documento d’identità), questa sarà oggetto di due inoltri:

  1. con pec, come allegato, al seguente indirizzo: avv.alessandrocassiani@pec.it ;
  2. come e-mail a: ricorsoprevidenzacomplementare@usif.it.

avendo cura, in entrambi gli invii, di controllare che tutta la documentazione sia stata allegata e che risulti perfettamente leggibile.

 

 

 Procura alle liti - Avv. Cassiani

 

 

 

 Ricorso previdenza complementare